Querela/denuncia per reati relativi alla pretesa di eseguire pagamenti verso l’ufficio delle entrate con strumenti monetari non riconosciuti legalmente
“Quel che segue è il Testo integrale della denuncia da noi presentata alla G.d.F. sede centrale di Via Nomentana…” (Giorgio Vitali e Orazio Fergnani)
ROMA, 27/07/2018
Al Comando Guardia di Finanza Via Nomentana
Alla Procura Della Repubblica Competente
Alla Corte dei Conti
E, p.c. Ad Altri
Querela/denuncia per reati relativi alla pretesa di eseguire pagamentti verso l’ufficio delle entrate con strumenti monetari non riconosciuti legalmente.-
CONTRO :
1) Il Ministro delle Finanze Giovanni Tria;
2) L’ex Ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan;
3) I Direttori generali delle sedi dell’ufficio delle entrate;
4) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
2) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
4) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
5) Omissione d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
6) Associazione a delinquere (art.416 bis);
7) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); e/o
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.); e/o
9) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); e/o
10) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.); e/o
11) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); e/o
12) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
13) Estorsione (Art. 629 c.p.);
14) Truffa (Art. 640 c.p.);
15) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
Costituzione
Art. 3.- Tutti i cittadini hanno ….. omissis ….È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana .. omissis ….
Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
Art. 43.A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
ART. 47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
I FATTI
Stralci di dichiarazioni ufficiali presenti sul sito dell’”agenzia per l’Italia digitale” :
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/domande-frequenti
PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni e da un numero crescente di Banche e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento – PSP). PagoPA è previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012. PagoPA nasce per specifici motivi: – Incrementare l’uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese in considerazione del fatto che, i pagamenti della PA, sono rilevanti per numero di transazioni e volumi – rendere il cittadino libero di scegliere come pagare (paradossale e falsa affermazione! Ndr), dando evidenza dei costi di commissione – ridurre i costi di gestione degli incassi per le PA – standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso la PA
PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e altri istituti di pagamento. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente Creditore (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero: presso le agenzie della tua banca; opppure utilizzando l’home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA); o anche presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati); presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; alle Poste, se il canale è attivato dalla Pubblica Amministrazione che ha inviato l’avviso.
Il principale vantaggio di utilizzare il sistema pagoPA è quello di affidarsi ad un sistema unico di pagamento, semplice, rapido e trasparente (certezza dei costi di commissione, chiarezza degli importi, ecc.) (spudorate menzogne ndr.), per effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il sistema pagoPA permette alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare un sistema semplice, standardizzato, non oneroso per ricevere qualsiasi tipo di pagamento. Tra i vantaggi, pagoPA permette di ridurre i costi per ricevere e gestire i pagamenti (pure mistificazioni ! ndr.) ( e di automatizzare gli incassi, rendendone più facile ed efficiente la gestione.
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA.
Ogni istituto che gestisce in pagamenti con pagoPA (Prestatori di Servizi a Pagamento) può applicare autonomamente differenti costi, a seconda delle proprie politiche commerciali e delle condizioni contrattuali dell’utente.
Con pagoPA le commissioni, nella peggiore delle ipotesi, rimangono invariate rispetto ai casi in cui pagoPA non è usato. La differenza è che, con pagoPA, le commissioni vengono esposte in modo
trasparente al cittadino, che potrà rendersi conto come tendenzialmente i costi si riducono. Prima dell’introduzione di pagoPA in molti casi era l’Ente Creditore a inglobare i costi di commissione all’interno del tributo o del servizio.
Il costo di commissione, quindi, rimaneva nascosto al cittadino ma comunque presente. Negli altri casi il costo di commissione era esplicito.
Ad esempio il pagamento con il bollettino postale o con un avviso in banca comporta un costo di commissione, anche se pagato con l’home banking. Nel pagamento di un F24, ad esempio, il cittadino non paga commissioni ma i costi sono a carico dell’Agenzia delle Entrate e quindi ricadono in modo indiretto sulla fiscalità generale. L’Agenzia delle Entrate infatti paga alle banche una commissione per ogni F24 pagato in via telematica o presso uno sportello bancario. Questa tabella mostra alcuni esempi di come cambiano i costi di commissione per il pagamento di un servizio prima e dopo l’introduzione di pagoPA:
Canali di pagamento
Commissioni prima di pagoPA
con pagoPA
Home Banking/CBILL
Variabili in base al rapporto Banca- Cliente e in base alla Banca scelta
Variabili, a partire da zero, in base al rapporto Banca-Cliente.
Non superiori rispetto a prima
Agenzie Bancarie e ATM (1)
A partire da 2 Euro e dipendenti dalla Banca. Non disponibile in tutti gli Istituti.
A partire da 1,30 Euro dipendenti dalla Banca scelta. Servizio disponibile presso tutti i PSP aderenti a pagoPA
Sito della PA/Comune
Non sempre il servizio era disponibile. Quando disponibile le commissioni erano imposte dalla Banca Tesoriera scelta dalla PA e assorbite dalla PA
Il cittadino paga in base al PSP e allo strumento che sceglie (Conto corrente, carta di credito, altro). In alcuni casi le commissioni sono pari a 0 quando si paga con addebito in conto (es. Banca Intesa, Banco di Napoli, CR Veneto, altre). Sulla carta di credito grazie alla tecnologia di pagoPA i costi di commissione sono ottimizzati
POSTE tramite bollettino postale (1) (2)
1,10 – 1,50 Euro
1,10 – 1,50 Euro
Sisal (1) (2)
2 Euro
2 Euro
Lottomatica (1) (2)
2 Euro
2 Euro
Banca 5 (ITB)(1) (2)
2 Euro
1,70 Euro (in promozione fino a data da definirsi)
PayPAL (2)
Non sempre disponibile
In base al tipo di carta o al tipo di conto. Condizioni di favore per pagoPA:
1,50 Euro (indipendente dall’importo)
Supermercati (GDO) (1) (2)
In base alla catena
In base alla catena
F24
Gratuito per il cittadino (le commissioni vengono assorbite dallo stato)
ND
Pagamento presso sportelli fisici della PA
Contante o carta di credito. La commissione dipende dall’accordo di tesoreria e viene assorbito dalla PA
A breve disponibili attraverso POS fisici integrati con pagamento tramite carta di credito.
Satispay
Non disponibile
0 euro fino a 10 Euro e 0 per importi superiori
1. in questi casi il pagamento può avvenire con carta di credito/debito o contante.
2. da notare che con pagoPA, l’esercente potrebbe non richiedere, in aggiunta alla commissione, ulteriori agi e/o oneri connessi all’attività di riscossione di tributi, con l’effetto, che nel complesso l’operazione di pagamento potrebbe risultare più economica per il cittadino.
Le commissioni per la gestione del pagamento sono causate da alcuni costi di servizio che i PSP sostengono per garantire un servizio di qualità: ad esempio la continuità di erogazione h24×365, i tempi di esecuzione delle transazioni che devono essere molto bassi, costi dei circuiti internazionali nel caso di pagamento con carta di credito, sicurezza e servizi anti-frode, affidabilità dell’infrastruttura, etc.
In forza della nuova formulazione dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali), sono chiamate a consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla pubblica amministrazione.
Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge – sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall’AgID.
L’esecuzione di pagamenti elettronici a favore della PA (centrale e locale) avviene sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012. L’insieme di queste disposizioni è stato attuato con l’emanazione, da parte di AgID, della determina n. 8/2014 recante le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi”.
La Payment Services Directive (PSD) ovvero la direttiva europea che regola i pagamenti in ambito Europeo (SEPA) proibisce di applicare commissioni di incasso in aggiunta alle somme, che il cittadino deve corrispondere, per l’esecuzione del pagamento.
Queste norme sono state recepite in Italia con il D.Lgs. 11/2010. Il Sistema pagoPA rappresenta un progetto ambizioso, strategico e innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia, sia nel settore pubblico che in quello privato, e mira a rendere più efficace la PA senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa. Con pagoPA, l’utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dalla singola Pubblica Amministrazione creditrice ma potrà scegliere come eseguire il pagamento fra numerose soluzioni offerte liberamente, e in via concorrenziale, dal mercato dei PSP.
Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla PA – che prevedeva un’attività di convenzionamento tra la PA stessa e un PSP, quale suo riscossore speciale, con limitazioni per l’utenza e costi per la PA, oltre che per il pagatore – con il sistema pagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore della PA, facendo leva sui propri rapporti contrattuali (occasionali o meno) con l’utente pagatore, senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte della PA.
Il PSP che esegue il pagamento, pertanto, si configura, in via occasionale o meno, come prestatore del pagatore e non anche come prestatore dell’Ente Creditore beneficiario.
Il sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l’Ente Creditore,
per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal suo PSP
… (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario c.d. SHARE e del divieto di surcharge -come recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 11/2010 di recepimento della direttiva Payment Service Directive (PSD) –
il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP da lui selezionato.
Tali principi, stante il funzionamento di pagoPA, sono rispettati anche nell’operatività del pagamento con carta. Precisato quanto fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con pagoPA – ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall’utente di richiedere una commissione per l’operazione di pagamento – costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica illegale (art.3, comma 4, D.Lgs. 11/2010) e scorretta (art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) del surcharge..
Pertanto, i soggetti sottoposti all’adesione all’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC, per incassare quanto di propria spettanza, devono mettere a disposizione dell’utenza le modalità di pagamento offerte dal Sistema pagoPA che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, presso l’Ente e/o il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoriere e cassa. Ricordato quanto appena esposto, un Ente locale può, in via autonoma, nel rispetto della normativa attualmente vigente, secondo le proprie scelte gestionali e di autonomia contabile, escludere completamente i versamenti per cassa, al fine di eliminare l’uso del contante
Ora appare chiarissimo il primo intento criminale dei fautori di questa inarrivabile porcheria…. e cioè travasare e scaricare sic et sempliciter tutti gli oneri della gestione della raccolta dei pagamenti della P.A. dalle strutture dello Stato… dalle spese (e tasche) dello Stato … alle tasche degli ignari ed impotenti cittadini… Questo è un comportamento tipicamente mafioso indegno di uno Stato sociale e soprattutto di “Diritto”.
Però, tuttavia…. in aggiunta… secondo punto.
Con la sentenza n. 20643/14 (depositata il 30 settembre 2014) la giurisprudenza ha affrontato l’annosa questione relativa alla possibilità di estinguere un’obbligazione pecuniaria tramite la consegna di un assegno bancario, in luogo del denaro.
Nel caso di specie, a fronte dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria con la predetta modalità, il creditore, da un lato, rifiutava il relativo pagamento e, dall’altro lato, rilevava il grave inadempimento da parte del primo, agendo di poi per la risoluzione del contratto.
Sul punto, il Supremo Consesso, ribaltando le decisioni assunte nei primi due gradi di giudizio, si è pronunciata accogliendo le ragioni del creditore.
Nella su citata sentenza, si argomenta che in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento del prezzo (come nella specie), trova senz’altro applicazione il principio espresso dal
combinato disposto di cui agli artt. 1277 cc e 1182, comma 3, c.c., secondo cui i debiti pecuniari devono essere estinti mediante moneta avente corso legale nello Stato, ed eseguiti presso il domicilio del creditore. Il contesto è estremamente vago ed opinabile, ed occorre chiarrire….
Art. 1277 Debito di somma di danaro
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Uno strumento di pagamento ha corso legale in un territorio quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento a un debito in quella valuta. Il creditore deve accettare il mezzo di pagamento per il suo valore nominale.
Storicamente, i mezzo di pagamento cui la legge ha conferito il potere di liberare il debitore sono la cartamoneta e la moneta metallica, ovvero la cosiddetta “moneta fiduciaria”. Invece, gli strumenti di trasferimento in moneta documentale, come gli assegni e le carte di pagamento, non godono del corso legale e possono, quindi, essere rifiutati dal creditore. L’espressione “corso legale” non riguarda perciò le valute, ma solamente i mezzi di pagamento.
Tuttavia, il corso legale è attenuato da altre disposizioni di legge che ne limitano il potere liberatorio. Ad esempio, ci sono norme di legge che obbligano il debitore a effettuare i pagamenti oltre un certo valore mediante assegni o bonifici.
Il corso legale può subire anche altre deroghe. Nei paesi socialisti, ad esempio, certi negozi erano riservati a chi pagava in valuta estera ed era proibito pagare in moneta legale.
A partire dal 28 febbraio 2002 l’euro è la sola moneta avente corso legale nella zona euro.
In Italia, il rifiuto di monete aventi corso legale è un illecito amministrativo: chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30 (art. 693 c.p.).
Secondo la disciplina civilistica, inoltre, i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento. È illecito il rifiuto della valuta ufficiale come mezzo di pagamento (art. 1278 c.c.).
Il corso legale di alcune valute è disciplinato anche da accordi sovranazionali per le transazioni commerciali e finanziarie. Gli accordi di Bretton Woods prevedevano che il dollaro fosse l’unica moneta utilizzabile per i pagamenti fra due Paesi aventi valute diverse.
Il CORSO LEGALE è quello della moneta legale avente per legge potere liberatorio, cioè la caratteristica di non poter per legge essere ri- fiutata per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie nello Stato in cui essa è emessa (principio sancito nel nostro diritto dagli artt. 1277 e 1278 c.c.).
Tanto le banconote quanto le monete metalliche possono avere corso legale in uno Stato, ma il corso legale compare storicamente come privilegio concesso solo alle banconote per razionalizzare la circolazione monetaria e segna il passaggio della semplice carta moneta fiduciaria alla maturità. Le monete metalliche avevano, in precedenza, un potere liberatorio che derivava dal valore intrinseco e la circolazione in uno Stato era composta da un pluralità di monete emesse anche da altri Stati. Il corso legale può accompagnarsi alla libera convertibilità della moneta, un tempo in monete d’oro o d’argento, oggi in moneta forte, oppure alla
convertibilità. In questo secondo caso si ha il corso forzoso (vedi euro) La moneta legale è oggi sempre moneta fiduciaria e lo è anche per le monete metalliche, il cui valore intrinseco è di regola fortemente inferiore al valore facciale.
Ma non tutta la moneta in circolazione è moneta legale.
Non lo è la moneta bancaria e la moneta elettronica.
Sul punto per le innovazioni introdotte dalla legislazione antiriciclaggio (l. 1991/197).
Lo Stato ha la prerogativa sovrana di individuare una moneta che, da quel momento, diventa “moneta di Stato” o “moneta legale”.
Lo Stato paga i propri fornitori interni in tale moneta ed impone il versamento dei tributi in tale moneta.
Dal momento in cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, definisce la moneta di Stato, questa assume la proprietà di essere ritenuta liberatoria per legge delle obbligazioni pecuniarie, per cui il debitore si libera dalla propria obbligazione pecuniaria versando al creditore la somma richiesta in moneta di Stato.
La moneta bancaria o scritturale invece è quella che nasce in conseguenza di mere scritture contabili effettuate dalle banche nei propri database.
Sono moneta bancaria o scritturale, per esempio, i bonifici bancari, gli assegni circolari, gli addebiti diretti, i versamenti mediante carte di credito, di debito o prepagate, e così via.
Si tratta di moneta scritturale proprio perché la banca, a fronte di un ordine di pagamento da parte del debitore – che può essere impartito in varie forme, sia cartacee, per esempio con assegni circolari, che elettroniche, per esempio con bonifici on line – si limita ad addebitare il conto del debitore e ad accreditare quello del creditore, o a trasferire la relativa informazione (per esempio: 100 da Tizio a Caio), in formato elettronico, presso la banca del creditore, qualora essa fosse differente da quella del debitore.
In ogni caso il trasferimento di moneta scritturale non prevede il trasferimento di moneta di Stato, in quanto non vi è versamento né di banconote né di monete metalliche.
Le banche sono in grado di gestire i pagamenti in moneta scritturale grazie ad una camera di compensazione interbancaria, che consente loro di regolare le rispettive partite creditorie e debitorie, ossia le disposizioni monetarie da una banca all’altra.
Un meccanismo analogo si riscontra per le transazioni internazionali, mentre i pagamenti transfrontalieri nell’Unione Europea vengono gestiti da una camera di compensazione definita
sistema Target 2 (dove Target sta per Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).
La Banca Centrale Europea ha chiaramente puntualizzato che la moneta scritturale, o moneta bancaria, non è moneta legale.
Ne consegue, in base a questa impostazione, che il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere dal proprio debitore un pagamento che non sia in contanti.
Ma se il pagamento in questione dovesse superare la soglia prevista dalla legge per i pagamenti in contanti… In questo caso sorgerebbe un vistoso conflitto normativo, poiché in buona sostanza, tale previsione normativa vieta di usare la moneta di Stato oltre una certa soglia, quindi tale norma collide evidentemente con la fondamentale norma di cui all’art. 1277 c.c., che detta un principio cardine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Non si può, allo stesso tempo, imporre e vietare una certa modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie.
Una volta statuito che le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, non ha particolarmente senso statuire, con un differente provvedimento normativo, che per alcune obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra di una certa soglia – Attualmente fissata in Italia a € 3.000,00 dall’art. 1, comma 898 della Legge 208/2015) la moneta avente corso legale nello Stato è inidonea al relativo adempimento.
È semplicemente demenziale
O la moneta di Stato è idonea, anzi è legalmente prescritta, o non lo è.
Altrimenti il Legislatore sta evidenziando che, per tutta una serie di obbligazioni pecuniarie (ossia quelle al di sopra della soglia prefissata), la moneta avente corso legale nello Stato ha una efficacia liberatoria inferiore rispetto alla moneta bancaria
(che è moneta privata che più “privata” non si può)
anzi, la moneta di Stato perde il proprio corso legale a favore del corso,
divenuto legale oltre tale soglia, della moneta bancaria.
In pratica la moneta di Stato sarebbe moneta legale solo sotto una certa soglia, superata la quale, la moneta di Stato diverrebbe illegale mentre la moneta bancaria (privata) diverrebbe la nuova moneta legale.
Una canagliesca truffa!!!
L’orientamento della Banca Centrale Europea sulla moneta bancaria è conforme alla Giurisprudenza italiana maggioritaria, ma nel 2007, con la sentenza n. 26617, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ossia nella massima funzione di nomofilachia (garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto nazionale) ha statuito che il debitore ha facoltà di liberarsi dalla propria obbligazione pecuniaria, quand’anche essa fosse al di sotto della soglia legislativamente prevista, non soltanto mediante un pagamento in moneta avente corso legale nello Stato ma anche mediante moneta bancaria (nella specie, assegno circolare).
Cass., Sez. Un., n. 26617 del 18/12/2007: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio di inconvertibilità dell’assegno”.
Quindi la massima Autorità giudiziaria italiana, in opposizione a quanto avrebbe successivamente rilevato la Banca Centrale Europea, ha praticamente sostenuto che non solo la moneta bancaria è moneta a corso legale al di sopra della soglia legislativamente prevista, ma lo è anche al di sotto di tale soglia.
Quindi, mentre la moneta di Stato è moneta legale solo al di sotto della soglia legislativamente prevista, la moneta bancaria lo è sempre.
Con la firma del trattato di Maastricht l’euro è diventato l’unica moneta avente corso legale nei Paesi firmatari, tra cui la Repubblica Italiana. L’art 128, infatti, recita: “La banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’Unione.
La banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote.
Le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione”.
Analogamente a quanto sopra osservato, anche tale previsione normativa, aderente, per l’ordinamento italiano, a quanto statuito dall’art. 1277 c.c., collide con i limiti all’utilizzo del contante.
Poiché, infatti, le banconote emesse dalla banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono l’unica moneta avente corso legale nell’Unione e quindi nella Repubblica Italiana, l’offerta di pagamenti in tale moneta non potrebbe legittimamente essere rifiutata,
ma in conseguenza della soglia legislativamente prevista all’uso del contante, un’offerta di pagamento che superi tale soglia non può essere accettata.
Tale aporia normativa appare insolubile, né le finalità comunicate al fine dell’introduzione di tali soglie (lotta all’evasione fiscale, al riciclaggio, ecc.) sono idonee a risolvere un conflitto così radicale, giacché, sotto il profilo logico, l’individuazione di una data finalità, ancorché lodevole, non è sufficiente a dirimere una incoerenza logica.
Ma soprattutto la lesione di un numero notevole di diritti prima garantiti al cittadino che vengono ingiustamente, prevatoricamente ed usurpativamente sottratti senza alcun giustificato motivo… anzi contro ogni logica e coerenza, al solo primario ed evidente scopo di “fare cassa” od altri innominabili ed inconfessabili motivi….
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
a) di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di reati sopra richiamati, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti.
b) di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
c) di ripristinare la legalità in base ai documenti che la comprovano.
Ricordiamo, sottolineamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge, ricordiamo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente
Di tanto ci correva obbligo.
Per AlbaMediterranea
Orazio Fergnani
Per Assoconsumatori
Giorgio Vitali