L’Ucraina esporta in Emilia mais alla diossina….

Il Resto del Carlino, del 23 giugno 2014, nella cronaca di Ravenna, riporta un articolo in cui si parla del mais alla diossina sbarcato a Ravenna il 5 marzo scorso e arrivato dall’Ucraina. E’ una questione spinosa di cui ha già dato informazione PeaceLink comunicando del granturco contaminato destinato all’alimentazione animale.

Nel giornale c’e’ un’intervista al direttore del servizio veterinario igiene degli alimenti della Regione Emilia Romagna, dott. Gabriele Squintani che venerdì scorso ha partecipato ad una riunione del Ministero della Salute nella quale “è stato chiarito – dichiara il dirigente – che il rischio più grande possono correrlo gli animali che si sono nutriti con mangime contenente una percentuale superiore al 32% di mais contaminato. Da domani (oggi per chi legge, ndr), questi animali potranno essere macellati, ma le carni trattenute in attesa che si definisca il livello di rischio”.

Alla domanda se la carne macellata possa essere venduta se gli animali sono stati alimentati con mangime contenente meno del 32% di mais contaminato, il dott. Gabriele Squintani ha dichiarato: “Sì. E’ evidente che nel mais una presenza di diossina tre o quattro volte superiore al limite è ben altra cosa rispetto a un esito di analisi che avesse certificato una presenza 20/30 volte superiore al limite”.

Comunicato stampa:

In relazione alla emergenza connessa all’ingresso in Italia di mais (granturco) con diossina oltre i limiti di legge, PeaceLink ha gia’ informato il Commissario Europeo all’Agricoltura e alla Sicurezza Alimentare e per conoscenza anche il Commissario all’Ambiente.

Importantissimo in questo momento e’ il pieno rispetto delle norme europee che fissano rigidi limiti e precisi criteri di comportamento alle autorita’ italiane ai fini della tutela della salute.

PeaceLink fa presente al Ministero della Salute gli obblighi a cui si deve attenere e dichiara quanto segue.

1) La sicurezza alimentare e’ valore supremo tutelato dalle norme europee vigenti anche in Italia. Nessuna deroga puo’ essere concessa. La diossina e’ infatti un potente cancerogeno che si assume al 98% per via alimentare e che si bioaccumula negli animali e nell’uomo, con potenziali effetti di danno genetico; i rischi genotossici aumentano in particolare per le donne che possono avere figli e che trasferiscono la diossina al feto e al neonato tramite la placenta e il latte materno.

2) Alla luce della pericolosita’ estrema della diossina, l’Unione Europea non autorizza alcuna forma di diluizione dell’ingrediente “non conforme” per rendere “conforme” il preparato finale per quanto riguarda i mangimi. Il mais (granturco) contaminato proveniente dall’Ucraina – analizzato nel laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Bologna – e’ infatti destinato agli animali.

3) Pertanto il mais ucraino non conforme (ossia con concentrazioni di diossina oltre i limiti di legge) deve essere oggetto di blocco sia nella sua forma “non diluita” sia in eventuali preparati (mangimi miscelati) che “diluiscano” la concentrazione di diossina.

4) Eventuali autorizzazioni di miscele, che contenessero anche solo percentuali modeste di tale mais ucraino non conforme, sarebbero una violazione della legislazione europea che e’ automaticamente in vigore in ambito nazionale quando si parla di “regolamenti europei”, specie se applicati all’ambito degli alimenti che possono circolare in tutt’Europa.

5) La diluizione di alimenti non conformi (ossia con diossina oltre i limiti) è vietata in base al regolamento europeo 1881/2006, si veda l’articolo 3:

Articolo 3
Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione
1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all’allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all’allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.

La diluizione e’ vietata anche in base al Reg CE 882/2004 (che riguarda proprio i mangimi):

Articolo 20

Trattamenti speciali
1. I trattamenti speciali di cui all’articolo 19 possono comprendere:
a) il trattamento o la lavorazione, per mettere i mangimi o gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa comunitaria o con i requisiti di un paese terzo di rinvio, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione.

Pertanto PeaceLink si augura che – in ossequio alle norme europee – il blocco sul mais ucraino in Italia sia totale e che non siano previste deroghe per eventuali preparati frutto di miscelazione e diluizione di ingredienti alimentari non conformi.

Alessandro Marescotti
www.peacelink.it

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