Milleproroghe, giustizia “civile” e mediaconciliazione… l’ennesima presa per il fondello giudiziaria…

Lunario Paolo D'Arpini 28 marzo 2011

Milleproproghe – Cos’è  la legge sulla mediaconciliazione?

Il 21 marzo 2011, salvo slittamento a marzo 2012, sarebbe entrata in vigore la riforma che introduce nel nostro ordinamento la mediazione civile quale condizione obbligatoria di procedibilità per un gran numero di controversie tranne quelle in materia di liti condominiali e di incidenti stradali che sono state differite di un anno, e che “certamente” vi verranno scaricate.

In Italia da anni si sente parlare di riforme, la parola riformismo a favore dei cittadini è diventata la bandiera di quasi tutte le forze politiche e chi non è d’accordo viene bollato con l’epiteto di conservatore con una punta di disprezzo intellettuale.

Anche a rischio di essere considerato tale, vediamo ora cosa prevede questa nuova riforma di alcuni meccanismi processuali della giustizia civile.

Innanzitutto la procedura prevista da questa legge è obbligatoria ed il suo svolgimento prevede la presenza facoltativa dell’avvocato. Le due affermazioni sembrano a prima vista favorevoli ai cittadini, ma a ben vedere la cosa non sembra tale.

L’obbligatorietà aggiunge un grado in più ai meccanismi procedurali della giustizia civile, infatti essa è prevista per tutti i tipi di competenza previsti dalla legge e si aggiunge ai gradi già esistenti perché, in caso di mancata conciliazione, per avere giustizia si deve ricorrere sempre alla magistratura ordinaria iniziando dal primo grado.

Questa media-conciliazione, come viene pomposamente chiamata, non è altro che la vecchia conciliazione dei giudici conciliatori che furono aboliti quando entrarono in vigore i giudici di pace. Il suo espletamento è obbligatorio secondo l’attuale ordinamento, sia prima di adire i giudici di pace che i giudici ordinari, prima ancora di dare corso alla procedura di lite vera e propria per la quale alla prima udienza è previsto il tentativo di conciliazione.

In sostanza ora siamo tornati alla situazione precedente alla grande prima riforma, quando c’erano gli uffici della Conciliazione in ogni comune d’Italia, i pretori nelle Preture ed i tribunali nei palazzi della giustizia. A marzo del 2012 avremo i mediatori nelle Camere di mediazione, i giudici di pace negli uffici dei Giudici di pace ed i tribunali nei palazzi di giustizia.

Nella realtà delle cose un cambio vero e proprio di “insegne dei sali e tabacchi” nel più puro degli stili italiani. Un procedere a passo di gambero. Alla faccia della semplificazione!

In 46 anni di professione di avvocato non ricordo di aver mai registrato il risultato di una conciliazione alla prima udienza. Chi va alla lite perché deve qualcosa a qualcuno non ha interesse a conciliare, preferisce approfittare del tempo lungo della istruttoria con il vantaggio di rischiare anche di vincere per un cavillo procedurale o altro.

La nuova legge prevede l’assistenza facoltativa dell’avvocato, cosa che era prevista per i vecchi conciliatori e ora per i giudici di pace, e questo sembrerebbe un vantaggio per l’utente. Ma ciò potrebbe essere un vantaggio reale se la controparte fosse sprovvista anch’essa di un legale. Ma chi ha interesse a mantenere una posizione non se ne priverà certamente, e allora?

Prima per rivolgersi al giudice di pace era sufficiente pagare un modesta tassa di utenza del servizio pubblico e al termine una tassa di registro della sentenza.

Con la media conciliazione si introduce di fatto una giustizia privata e gli utenti del servizio che è obbligatorio per legge, sia l’attore che il convenuto, debbono pagarsi non solo chi li assiste, se vogliono o devono farsi assistere, ma anche i giudici e le spese della camera di conciliazione.

Infatti mentre, nel il rito ordinario, chi intende far causa deve pagare la tassa di iscrizione e anticipare le spese del giudizio, che ricadono poi sulle spalle di chi perde, nella media-conciliazione entrambe le parti debbono anticipare quote di spese che serviranno per pagare i giudici e la struttura, spese previste da apposite tabelle che scoraggiano ogni forma di ricorso alla giustizia.

Una vera e propria struttura parallela della giustizia a carico dei cittadini per verificare se le parti possono mettersi d’accordo, che non considera affatto che quando si arriva alla lite giudiziaria tutti i tentativi di conciliazione tra le parti sono di fatto falliti.

Una norma molto importante è quella che prevede che la circostanza della mancata comparizione davanti al giudice della media-conciliazione dopo esservi stato chiamato dalla controparte, sarà valutata come elemento sfavorevole a suo carico dal giudizio di merito che susseguirà, una specie di mancata risposta all’interrogatorio senza giustificato motivo da parte del deferito che può portare nel rito ordinario al convincimento a lui sfavorevole da parte del giudicante.

Un altro degli aspetti inquietanti di questa riforma è che non sono previsti vincoli per la competenza territoriale. Ciò vuol dire che una banca, una compagnia di assicurazione o una impresa qualunque di carattere nazionale vi può chiamare dove è sita la sede legale o dove lei è supportata da una organizzazione adeguata per la sua difesa. Così se la Fiat deciderà, per una lite su un contratto, di chiamarvi a Torino, è là che bisognerà andare per difendersi, anche se il convocato vive ad Agrigento!

Poiché se uno non si presenta potrà avere pregiudicata la lite davanti al giudice ordinario, ognuno capisce che tale norma non è stata inventata per favorire i cittadini e comincia ad essere chiaro che questa legge è stata influenzata, se non addirittura partorita, dai poteri forti come la confindustria, le banche, le compagnie di assicurazione ecc…

Ma c’è dell’altro. Prima dell’entrata in vigore di questa legge si è scatenato un vero e proprio lucroso business intorno alla formazione degli albi di questi nuovi giudici che vengono chiamati mediatori.

Ho ricevuto personalmente una montagna di proposte di partecipazione a corsi di formazione a pagamento basati sulla illusione di lucrosi guadagni. Ma tale proposta non è stata fatta solo a giuristi o comunque esperti di materie amministrative, essa è stata allargata a tutti coloro che ne avessero voglia purché fossero in possesso di minimi requisiti formali.

Questo business dei corsi ha generato una pletora di abilitati da strutture private improvvisate che, pur di avere iscritti e guadagnare, hanno abilitato il colto e l’inclito.

Ora questi cosiddetti mediatori possono iscriversi a 5 Camere come previsto dalla legge. C’è da presumere che molti saranno all’altezza della situazione, ma anche che molti non lo saranno. L’esempio dei giudici di pace è istruttivo in tal senso. Ogni ulteriore commento è superfluo!

Così mi pare evidente che la legge sulla mediaconciliazione contiene vari elementi di incostituzionalità.

Innanzitutto viola l’art. 24 che garantisce, oltre al diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio, anche il diritto ad una difesa tecnica soprattutto in favore dei soggetti più deboli.

Inoltre l’onerosità della mediazione viene taciuta mentre, oltre ad imporre l’obbligatorietà della procedura, cosa che non è prevista nella direttiva CEE di riferimento, si scaricano sul cittadino i relativi costi con ulteriore aggravio e conseguenze negative nel caso di fallimento della mediazione. Infatti i cittadini si vedranno gravemente ostacolato, se non addirittura impedito nel caso dei più deboli, quell’accesso alla giustizia che la costituzione garantisce a tutti perché dovranno anticipare le indennità dovute ai mediatori, il compenso all’eventuale ausiliario tecnico e, se necessario, anche il contributo unificato in caso di giudizio susseguente alla mancata conciliazione.

In conclusione possiamo ancora tristemente affermare che il riformismo in Italia, specie di questi tempi, ha il solo scopo di rendere i forti sempre più forti ed i deboli sempre più deboli.

Praticamente uno stato liberale a senso unico con la barra del timone orientata solo da una parte dei più forti.

 

Avv. Gianfranco Paris

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